L’ultimo ritocco normativo a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione (articolo 36, 3 comma) sta nel Dlgs 66/2003 — così come modificato dal Dlgs 213/2004 — secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Proprio perché annuali e irrinunciabili, le ferie vanno programmate per tempo.
I dirigenti sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie; questo in virtù dell’ampia autonomia di cui dispongono per organizzare il loro lavoro.
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