La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5523 dell’8 marzo 2018 si è espressa relativamente all’efficacia probatoria dei documenti informatici precisando che, “l’art. 21 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilita”.
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