La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-155/01 del 11/09/2003, ha stabilito che è incompatibile con la sesta direttiva una normativa secondo cui le prestazioni di servizi rese a un cittadino di tale Stato in altri Stati membri siano assoggettate ad IVA qualora esse, se fossero state fornite al medesimo soggetto sul territorio nazionale, non gli avrebbero dato diritto di dedurre l’imposta assolta a monte.
Pertanto in caso di locazione di un autoveicolo per uso d’impresa, l’IVA si paga nel Paese di residenza dell’azienda locatrice.


