Le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e non consentono di ascrivere a un esercizio diverso da quello che per legge è “di competenza”.
Apprezzando gli assunti erariali, con sentenza 11 agosto 2016, n. 16969, la Corte di cassazione ha stabilito che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano, rispettivamente, conseguito e sostenuta quando la prestazione è condotta a termine (ex articolo 75 del previgente Tuir) per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale.


