La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 24739 del 05-12-2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un avvocato nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per aver ritenuto tardivo il ricorso dello stesso nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena, che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi prescritti dal Codice deontologico.
Le Sezioni Unite hanno inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con le difficoltà economiche idonee a determinare un impedimento assoluto.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense e rigettato il ricorso nei confronti del Consiglio dell’ordine territoriale.


