Scade il 28 settembre (il termine originario era fissato al 18 settembre – perché il 16 cadeva di domenica) il termine per l’invio dei dati delle fatture relativi al I semestre 2017.
Date le difficoltà che gli operatori stanno riscontrando ricordiamo che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, pari a:
- 2,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura, fino a un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre, se il soggetto passivo IVA, entro 15 giorni dalla scadenza prevista, trasmette correttamente la comunicazione precedentemente omessa o errata.
Le sanzioni applicate alle singole fatture devono sommarsi singolarmente, non applicandosi l’istituto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.
È invece possibile avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, per regolarizzare la violazione.


