La circolare n. 12/E ha chiarito senza ombra di dubbio che la definizione in base agli articoli 7 e 9 si perfeziona sulla base dei dati originariamente dichiarati, ancorché errati. Sulla scorta di questa precisazione un soggetto “congruo” resta tale anche se i dati originariamente presi a base per il calcolo erano diversi da quelli reali. Analogamente, a nulla rileva, per esempio, che si sia applicato uno studio di settore relativo a un’attività diversa da quella effettivamente esercitata ovvero che si siano applicati i parametri anziché gli studi di settore. Ciò che rileva è sempre e comunque il dato dichiarato in sede di dichiarazione originaria.
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LE SANATORIE SI BASANO SUI DATI ORIGINARIAMENTE DICHIARATI
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