Il Decreto Fiscale 193/2016, ormai convertito in legge, ha stabilito che le ritenute a titolo di acconto su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, possono o scomputare le ritenute dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi o in alternativa scomputare le ritenute dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate.
Prima delle modifiche dettate dal Decreto Fiscale le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione erano scomputabili solo dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi.
Fonte: Decreto Legge 193/2016.


