Le società di capitali con esercizio “a cavallo”, ai fini dell’acconto dovuto per le imposte sui redditi possono frazionare il saldo e il primo acconto in un numero variabile di rate dalla data di scadenza del primo versamento fino alla data di scadenza del secondo acconto. Non è però possibile frazionare la seconda parte dell’acconto, che scade , per queste società, l’undicesimo mese dell’esercizio cui l’imposta è relativa. È quanto affermano le Entrate con la risoluzione 390/E del 20 dicembre 2002.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
LE REGOLE SULLE RATE PER LE SOCIETA’ CON ESERCIZIO A CAVALLO
Fonte:


