Il distacco o prestito di personale si ha quando un datore di lavoro (“distaccante”) dà incarico ai propri dipendenti di lavorare per un altro soggetto (“distaccatario”). Secondo l’articolo 8, comma 35, legge 67/88 (Finanziaria 1988) l’addebito del costo del personale da parte del distaccante al distaccatario (colui che effettivamente beneficia delle prestazioni) è escluso dal campo Iva, a condizione che esso avvenga senza alcun ricarico (come previsto dalla risoluzione 152/E del 5 giugno 1995). Successivamente è intervenuta anche la circolare 55/E del 26 febbraio 1999 ponendo come ulteriore condizione per la non imponibilità il trasferimento dell’autorità collegata al rapporto di lavoro subordinato dal distaccante al distaccatario.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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