La risoluzione n. 351 dell’11 novembre offre una precisazione particolarmente interessante: se un imprenditore individuale (il caso di specie riguardava un imprenditore artigiano) assume alle proprie dipendenze il figlio maggiorenne (non permanentemente inabile al lavoro) può dedurre le somme a titolo di compenso per il lavoro prestato e tale assunzione, rilevante nella determinazione del reddito, dà luogo a una fattispecie rilevante anche ai fini dell’agevolazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (bonus nuove assunzioni).
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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LE PRESTAZIONI DI LAVORO PAGATE AL FIGLIO MAGGIORENNE SONO DEDUCIBILI …
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