Circolare dell’Agenzia Entrate 24 aprile 2015, n. 17.
Le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione IRPEF (19%), anche senza una specifica prescrizione medica (circolare 19/2012).
In una recente circolare l’Agenzia Entrate ha chiarito che sono da considerarsi detraibili dall’IRPEF, anche senza una specifica prescrizione medica, anche le spese sostenute per prestazioni rese da massofisioterapista con diploma triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999; il suddetto diploma e’ infatti considerato equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.
Nella sua fattura/ricevuta, il massofisioterapista dovra’ pero’ attestare il possesso del titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 oltre a descrivere la prestazione effettuata.


