Il problema del riporto delle perdite formatesi in periodi agevolati è stato risolto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/E del 15 maggio 2003: “le perdite che si sono generate in periodi d’imposta in cui la società usufruiva dell’esenzione totale del reddito sono interamente riportabili nei periodi d’imposta successivi e utilizzabili nei limiti del quinquennio previsto dall’articolo 102 del Tuir”
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LE PERDITE FORMATESI IN PERIODI AGEVOLATI SI POSSONO UTILIZZARE SUCCESSIVAMENTE
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