Tra i passaggi contenuti nella circolare 26/E del 26 maggio 2003 in materia di regolarizzazioni contabili emergono i chiarimenti relativi alla possibilità di iscrivere quale nuova attività opere e servizi in corso di formazione e all’eliminazione di attività e passività fittizie.
Per le imprese che svolgono prestazioni in base a contratti d’appalto a esecuzione pluriennale le opere in corso di esecuzione sono valorizzate quali rimanenze finali di ciascun esercizio in base al criterio del corrispettivo pattuito.
In base alla circolare possono presentarsi due situazioni:
– l’impresa ha contabilizzato e dedotto nei vari esercizi i costi sostenuti non portandoli a incremento delle opere in corso di esecuzione;
– l’impresa ha sostenuto costi per realizzare opere in corso di formazione ma non li ha contabilizzati interamente né considerati nel dato dei corrispettivi pattuiti a fine esercizio.
La circolare spiega che il primo caso non rientra tra quelli dell’articolo 14, comma 5 della legge 289/02 (Regolarizzazioni delle scritture contabili conseguenti alle sanatorie fiscali) poiché si tratta di una sostanziale rivalutazione, mentre diversa è la seconda ipotesi in quanto il costo, mai contabilizzato, rappresenta una nuova attività iscrivibile al 1° gennaio 2002 previo versamento di imposta sostitutiva del 6 per cento.
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