L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.
L’Agenzia precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa la Risoluzione chiarisce inoltre che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.
L’Agenzia inoltre, in sede di controllo, può richiedere le liste della clientela per le necessarie verifiche.
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