La disciplina Iva del reso merce è stata oggetto di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 154 del 5 ottobre 2001) di cui gli operatori dovranno tener conto. In questo caso ai fini Iva si deve operare una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’Iva relativa. Il problema deriva dal fatto che l’articolo 26 del Dpr 633/72 autorizza le note di accredito con recupero dell’Iva relativa solo in caso di operazioni documentate da fatture e non anche da scontrino o ricevuta. Per questa ragione l’abitudine prevalente nel nostro Paese è quella del cambio-merce, sotto forma di buoni sconto o buoni acquisto senza alcuna resa in denaro (circolare 26/54572 dell’8 agosto 1990). La risoluzione in parola è relativa a una richiesta che riguardava un’iniziativa tipo “soddisfatti o rimborsati”: ai clienti era attribuita la facoltà di restituire i prodotti ritenuti scadenti o difettosi, senza necessaria sostituzione con prodotti uguali ma utilizzando l’importo in altri acquisti, mediante un apposito buono-sconto.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Fonte:


