Il Ddl di conversione sul DL 193/2016 in materia di depositi IVA prevede l’eliminazione di limitazioni oggettive/soggettive per l’utilizzo del deposito e modifiche degli adempimenti per l’estrazione dei beni.
In merito al primo punto viene eliminata la duplice condizione per cui il deposito IVA può essere utilizzato solo se i beni sono destinati a soggetti non identificati da un altro stato Ue (o perché nazionali o perché extra Ue) e se non rientrano in determinate categorie merceologiche (tra cui metalli e cereali).
Si ottiene così una disposizione neutra.
In merito agli adempimenti per l’estrazione dei beni, il meccanismo del reverse charge si applicherà non solo più per i beni di provenienza intracomunitaria, ma anche per l’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria, previa prestazione di idonea garanzia. Nei casi in cui vi è l’estrazione di beni precedentemente introdotti in esecuzione di un acquisto interno, l’imposta sarà dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata, in nome e per conto di tale soggetto, dal gestore del deposito IVA, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.
Fonte: Ddl di conversione sul DL 193/2016


