Con la circolare n. 41/E del 3 ottobre l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per ottenere una nuova dilazione per i contribuenti decaduti da una un precedente piano di rateazione. La richiesta di riammissione alla rateazione deve effettuarsi mediante istanza in carta semplice all’Ufficio competente entro il 20 ottobre.
Per essere riammessi la decadenza deve essere avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016 e possono essere riammessi alla rateazione i soggetti che avevavno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure avevano prestato acquiescenza all’accertamento. Quando le somme dovute sono superiori a 50.000 euro e gli atti sono stati definiti successivamente al 22 ottobre 2015, il residuo importo è dilazionabile in un numero di rate trimestrali da 8 a 16 (per gli atti definiti precedentemente tale data le rate sono al massimo 12).
Fonte: Circolare n.41/E Agenzia delle Entrate.


