Nella circolare n. 40/E del 13 Maggio 2002 viene dedicato ampio spazio ai problemi legati all’assegnazione agevolata dei beni. In primo piano vi sono le difficoltà applicative legate all’imposta sul valore aggiunto. La norma dispone che per i beni la cui assegnazione è soggetta a Iva l’imposta sostitutiva del 10% deve essere maggiorata di un importo pari al 30% dell’IVA applicabile al valore normale dei beni in base all’aliquota che è loro propria. La società assegnante, però, può anche applicare l’IVA ordinaria, secondo le regole generali, in luogo della maggiorazione dell’imposta sostitutiva.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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