La registrazione della fattura tardivamente ricevuta consente al cessionario di detrarre l’Iva che gli è stata addebitata in rivalsa, anche se non ha provveduto alla regolarizzazione entro i quattro mesi dall’operazione (articolo 41 della legge Iva). È questo il principio affermato da due recenti sentenze della Sezione tributaria della Cassazione: la 8656/2001 e la 10656/2001. La Corte ritiene infatti applicabili nei confronti del cessionario la sanzione specificamente prevista per la mancata regolarizzazione, ma senza che si possa aggiungere un’altra “punizione” corrispondente al divieto di detrazione.
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LE FATTURE REGISTRATE IN RITARDO NON FANNO PERDERE LA DETRAZIONE
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