Le disposizioni sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili sono norma speciale rispetto al regime civilistico della prova documentale che, quindi, non si applica al processo tributario.
Non sono deducibili i costi documentati unicamente da fotocopie di fatture, salvo che il contribuente dimostri di non essere in possesso dei documenti originali per causa a lui non imputabile.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20365 del 31 luglio 2018, secondo cui l’obbligo di conservare gli originali delle fatture inerenti i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività d’impresa, prescritto dall’articolo 22 del Dpr 600/1973, costituisce una deroga ai principi civilistici, che, invece, conferiscono alle fotocopie non disconosciute la medesima efficacia probatoria dei documenti originali.


