La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza 11 giugno 2015, n. 81 del Consiglio Nazionale Forense, in applicazione del principio secondo cui l’avvocato "ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione".
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