È l’oggetto della deliberazione a determinare la distinzione fra consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.
Nelle decisioni extracollegiali non è consentito prevedere statutariamente l’avvio del procedimento riservato esclusivamente ai soci ed anche amministratori e sindaci dovranno essere previamente informati in merito alle suddette decisioni che i soci intendono adottare.


