La Corte di cassazione, con la sentenza 21272 depositata il 2/11/05, respingendo un ricorso di un poliambulatorio esercente estetica medica, ha affermato che i centri che praticano queste tipologie di cure, non sono esenti dal tributo. Questo vale anche per gli stessi centri nei quali operano infermieri professionisti.
In altri termini le attività esenti dall’Iva sono soltanto quelle sanitarie in senso stretto. E cioè quelle di diagnosi e di riabilitazione.
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