La risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate in materia di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Iva in presenza di estromissione dell’immobile strumentale, consente di risolvere una questione che si presentava ai fini dell’Iva anche in presenza della trasformazione in società semplice di società commerciale. Se l’assegnazione dell’immobile acquisito senza detrazione dell’imposta, non sconta l’Iva in sede di estromissione, la medesima regola si applica anche per la trasformazione in società semplice. La trasformazione di società commerciale in società semplice comporta infatti l’ipotesi di destinazione di beni a finalità estranee all’impresa e pertanto l’applicazione dell’Iva si verifica soltanto se all’atto dell’acquisto fu operata la detrazione. In assenza di tale condizione la trasformazione non è soggetta alla maggiorazione del 30% dell’imposta sostitutiva a titolo di Iva.
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LE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI SENZA SORPRESE SUI PAGAMENTI
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