Consentito solo lo scorporo dei debiti relativi all’esercizio dell’impresa ceduta e non quelli personali dell’imprenditore. Non ha errato l’Agenzia ad accertare la maggiore imposta.
In caso di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, sono irrilevanti le modalità con cui i contraenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo, come nel caso di accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario da qualificarsi come parte del corrispettivo della cessione.
Così ha statuito la Corte di cassazione con l’ordinanza. n. 22099 del 31 ottobre 2016.


