La Finanziaria 2008 inserisce anche il coniuge tra i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione da imposta di donazione o di successione nel caso di trasferimento a loro favore, a titolo di donazione, di eredità o di legato, di aziende o di partecipazioni.
Infatti, se l’esonero da tassazione è stato dettato con la finalità di non gravare di tasse il passaggio generazionale, la legge parlava solo di trasferimento «a favore dei discendenti», dimenticando che il donante o il defunto solitamente hanno un coniuge.
Conseguenza era che l’attribuzione al coniuge non poteva beneficiare dell’esenzione, quando invece ne potevano beneficiare i discendenti del donante o del defunto.
Fonte:


