Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 30 dicembre 2015 n. 245, ha chiarito che “commette illecito disciplinare l’avvocato che si avvalga dell’opera di un cliente dell’avvocato avversario per ottenere, peraltro dietro compenso, informazioni sull’attività e sulle intenzioni difensive di quest’ultimo nella causa che a lui lo contrappone, a nulla rilevando che tale opera fraudolenta del terzo gli sia stata spontaneamente offerta oppure espressamente richiesta”.
Il CNF, sulla base del principio contenuto nella massima di cui sopra, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di sette mesi.


