Con la sentenza n. 139 del 10 ottobre 2017 il Consiglio Nazionale Forense si è trovato ad affrontare un caso relativo ad un professionista che si era proposto, al Comune e alle Provincia, per la costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per disastro ambientale, dichiarandosi inoltre disponibile ad applicare i minimi tariffari.
Dopo attenta analisi il CNF ha chiarito che il comportamento dell’avvocato che offra una prestazione professionale personalizzata, senza che la stessa dia richiesta, costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 ncdf).


