E’ sanzionabile l’avvocato che ometta di restituire al cliente la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato. Esso, infatti, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, "non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario”.
Questo il principio contenuto nella sentenza n. 41 del 4 aprile 2017 del Consiglio Nazionale Forense.


