Si tratta, infatti, precisano i giudici di legittimità, di un atto prodromico all’esecuzione del provvedimento impositivo e, quindi, in tribunale, i due viaggiano autonomamente.
È legittimo notificare la cartella di pagamento (e dunque iscrivere a ruolo) in presenza di un provvedimento di sospensione giudiziale, disposta ex articolo 47, comma 1, Dlgs 546/1992, emesso in relazione all’avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto.
Questo il principio che si ricava dalla pronuncia della Cassazione n. 30584 del 20 dicembre 2017.


