Lavoro straordinario, la Cassazione conferma: il lavoratore deve provare in modo specifico le ore svolte

La Corte di Cassazione chiarisce gli oneri probatori nelle controversie sul lavoro straordinario: non basta un prospetto riepilogativo delle ore, ma servono elementi concreti e dettagliati sull’attività effettivamente prestata.

La richiesta del lavoratore e la decisione della Corte d’Appello

Con l’Ordinanza n. 20700 del 18 giugno 2026 la Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta sul tema della prova del lavoro straordinario, ribadendo che il lavoratore che rivendica il pagamento di ore aggiuntive rispetto all’orario ordinario deve dimostrare in modo puntuale la prestazione svolta.

La controversia riguardava un lavoratore che aveva richiesto il pagamento di ulteriori differenze retributive per ore di straordinario non riconosciute dalla datrice di lavoro. La Corte d’Appello di Torino aveva però respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente provata l’effettiva quantità di ore lavorate.

In particolare, i giudici avevano considerato insufficienti i capitoli di prova testimoniale relativi alle ore effettivamente lavorate proposti dal lavoratore, poiché facevano riferimento a un prospetto riepilogativo delle ore senza fornire una precisa indicazione dell’orario giornaliero svolto e della relativa articolazione settimanale.

La Cassazione: necessaria una prova concreta delle ore straordinarie

La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, respingendo il ricorso del lavoratore.

Secondo la Cassazione, in materia di lavoro straordinario grava sul dipendente l’onere di dimostrare non solo l’esistenza della prestazione eccedente l’orario ordinario, ma anche la sua consistenza quantitativa con elementi “sufficientemente concreti e realistici”.
Nel caso esaminato, il prospetto prodotto dal lavoratore non poteva essere utilizzato come unica base della prova testimoniale, poiché ai testi sarebbe stato richiesto, in sostanza, di confermare una valutazione già contenuta nel documento e non di riferire fatti direttamente conosciuti.

La Corte ha inoltre precisato che il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice non costituisce un vizio della decisione: tali poteri, previsti dagli articoli 421 e 437 del Codice di procedura civile nelle controversie di lavoro, hanno infatti natura discrezionale e non sostituiscono l’onere della parte di fornire una prova adeguata delle proprie pretese.

Confermato quindi il principio secondo cui la domanda di pagamento dello straordinario non può essere accolta in assenza di una dimostrazione precisa delle ore effettivamente lavorate.

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