La legge prevede che il lavoratore intermittente abbia diritto a ricevere un’indennità per i periodi nei quali garantisce la propria disponibilità.
In mancanza di espressa pattuizione il lavoratore è libero di non rispondere alla chiamata e non ha diritto ad alcuna corresponsione per il tempo di inattività.
Nel contratto, dunque, devono essere precisati: la durata e le ipotesi che denotano la discontinuità e intermittenza della prestazione, luogo e la modalità della disponibilità, la misura dell’eventuale indennità di disponibilità.


