È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, l. 27 dicembre 2013 n. 147, nella parte in cui, facendo salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, prevede che gli art. 10, 3° comma, d.p.r. 11 settembre 2007 n. 170 e 11, 8° comma, d.p.r. 13 giugno 2002 n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, in riferimento agli art. 3 e, in relazione all’art. 6 Cedu, 117, 1° comma, Cost.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 10-06-2016, n. 132 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


