La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la Sentenza n. 22481 del 04-11-2016 ha chiarito che “la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali, non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece derivare da un loro accordo“.
Così si è espressa la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una società condannata a pagare a due dipendenti la retribuzione giornaliera relativa alla festività dell’8.12.05, in cui detti dipendenti si erano rifiutati di eseguire la prestazione lavorativa.


