Con la Circolare n. 62 del 19 marzo 2015 l’Inps fornisce istruzioni operative e precisazioni su aspetti procedurali in merito alla liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attivita’ di lavoro autonomo.
Ferma restando la titolarita’ del diritto alle indennita’ di disoccupazione in ambito ASpI, all’assicurato puo’ essere riconosciuta la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle predette indennita’, al fine di intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attivita’ in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare all’Inps specifica domanda, per via telematica, entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attivita’ autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
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