Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, sul portale Cliclavoro.it, le FAQ relative la disciplina del lavoro accessorio, con particolare riferimento al settore agricolo.
In una delle risposte, il Ministero informa circa le modalità di comunicazione delle variazioni e/o modifiche.
Nello specifico, viene chiarito che, fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione (v. risposta alla precedente FAQ n. 4), nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.


