L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, fornisce chiarimenti in merito al nuovo obbligo comunicativo introdotto dal D.Lgs n. 185/2016 sul lavoro accessorio.
Ferma restando la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista noi confronti dell’INPS, quest’ultimo dovrà inoltre inviare, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente ed indicati in allegato alla Circolare.
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.


