La Riforma del lavoro prevista dalla legge 92/2012 ha modificato la precedente normativa contenuta nell’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, semplificando il quadro normativo e confermando la finalità del lavoro accessorio di ricondurre nella legalità attività prestate abitualmente “in nero”.
Il pagamento della prestazione del lavoro di tipo accessorio avviene attraverso i ‘voucher’ o buoni lavoro, che garantiscono la retribuzione e la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
L’Inps, con la Circolare n.177 del 19-12-2013, ha definito le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività precisando che, le stesse, nonché le eventuali variazioni, siano da effettuarsi direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.
Questo dovra’ avvenire a partire dal 15 gennaio 2014. La comunicazione all’Inail sarà trasmessa direttamente dall’Inps.
Qui la circolare.


