Lavoratori sportivi: chiarimenti Agenzia Entrate su compensi, premi e Irap

Con risposta ad interpello di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi, alla luce della riforma introdotta dal Dl n. 36/2021, che ha ridefinito le regole per professionisti e dilettanti.

Cinque i chiarimenti forniti:

Compensi fino a 15.000 euro – Per i lavoratori sportivi dilettanti con contratti di lavoro autonomo, non si applica la ritenuta d’acconto fino alla soglia complessiva annua di 15.000 euro, a condizione che il percipiente rilasci apposita autocertificazione.
Soglia e regime forfetario – I compensi che eccedono i 15.000 euro costituiscono reddito imponibile; solo tali importi concorrono alla base di calcolo sia per la determinazione del reddito di lavoro autonomo sia per l’applicazione del regime forfetario.
Cause ostative al forfetario – Per verificare l’accesso al regime agevolato dal 2024 si considerano esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1° luglio 2023, non quelli precedenti che generavano “redditi diversi”.
Premi sportivi – L’Agenzia distingue tra premi veri e propri e somme corrisposte come parte della retribuzione contrattuale. Restano escluse dalla ritenuta a titolo d’imposta le somme che atleti e tecnici dilettanti percepiscono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo, anche se indicate come “premi di risultato”: si tratta infatti di componenti variabili della retribuzione, che vanno tassate insieme alla parte fissa secondo le regole proprie della categoria reddituale (subordinato o autonomo).
Non sono soggetti a ritenuta nemmeno i premi corrisposti direttamente all’ente sportivo e non al singolo atleta. Diversamente, le somme corrisposte dalle Federazioni sportive a professionisti convocati in Nazionale (per premi o per la partecipazione a raduni di preparazione) ricadono nella disciplina dell’art. 36, comma 6-quater, Dlgs n. 36/2021 e sono quindi assoggettate alla ritenuta del 20% prevista dall’art. 30 del Dpr 600/1973, poiché considerate attività svolte nell’ambito del dilettantismo federale.
Infine, se le somme derivano da un contratto diretto tra il professionista e la Federazione, esse costituiscono compensi di lavoro (subordinato o autonomo) e sono tassati secondo le regole ordinarie.
Irap – I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nel dilettantismo inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile. Se un compenso raggiunge o supera tale soglia, rileva invece per intero senza applicazione di franchigia.

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