Entro il 31 marzo di ogni anno i medici competenti devono trasmettere all’Inail i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B).
Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
A questo indirizzo la Guida dell’INAIL che illustra le fasi in cui si articola il processo di compilazione e invio della comunicazione.


