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Lavoratori rimpatriati: in GU il Decreto con le disposizioni di attuazione del regime speciale

L’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”) ha disposto un regime speciale per i lavoratori rimpatriati.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8-06-2016, il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le disposizioni di attuazione del regime speciale per i suddetti lavoratori.

All’art. 1 il Decreto stabilisce che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16 del Decreto Internazionalizzazione, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l’attivita’ lavorativa e’ svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa’ che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa;
c) l’attivita’ lavorativa e’ prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono inoltre destinatari delle medesime agevolazioni:

a) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’;
b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

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