L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 32 dell’11 ottobre 2018, si è espressa in merito alla possibilità, per un cittadino italiano laureato che abbia svolto attività lavorativa all’estero e sia successivamente rientrato in Italia, di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), introdotto con lo scopo di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.
Sul tema le Entrate hanno chiarito che, per accedere al suddetto regime e quindi beneficiare dell’agevolazione, i lavoratori "impatriati" in possesso di laurea e che hanno svolto attività all’estero per almeno 2 anni prima del trasferimento (risultando per tale periodo non residenti fiscalmente in Italia) devono trasferire la residenza nel nostro Paese, ai sensi dell’art. 2, del TUIR, ed impegnarsi a permanervi per almeno due anni.


