La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 24828 del 09-12-2015 ha statuito che, in materia di pubblico impiego, l’organo competente per il procedimento disciplinare è quello, ex art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del luogo in cui il dipendente, anche se in posizione di distacco, presta effettivamente la propria attività lavorativa.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


