Con Provvedimento del 22 agosto 2013 l’Agenzia Entrate ha definito i termini e le modalità applicative per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Anche i titolari di redditi di lavoro dipendente che non hanno un sostituto d’imposta potranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 utilizzando il modello 730/2013 e rivolgendosi a un centro Caf o a un professionista abilitato (articolo 51-bis). I contribuenti interessati potranno presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre 2013 nel caso un cui dalla dichiarazione stessa risulti un esito contabile finale a credito.
‘Tale disposizione‘, si legge nel provvedimento, ‘consente ai soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l’anno 2012, senza attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione’.
Per approfondimenti sui termini e le modalità applicative della norma vi rimandiamo al provvedimento dell’Agenzia Entrate.


