I soggetti che esercitano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di imposizione contributiva, in particolare attività d’impresa e altra attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS, sono tenuti alla doppia contribuzione. (art. 12, c. 11, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, in vigore dal 31 luglio 2010; Cass. SU 8 agosto 2011 n. 17076).
Chiarimenti in materia si trovano nella Circolare INPS 14 maggio 2013 n. 78, in cui sono descritte l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del regime contributivo applicabile ai lavoratori che si trovino nella condizione sopra citata.
In caso quindi di contemporaneo esercizio di due attività (una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata) il criterio che unifica la contribuzione sulla base dell’attività prevalente non vale più, ma le due attività rimangono separate e distinte anche sotto il profilo previdenziale.
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