Chi svolge lavoro notturno solo in via saltuaria, e comunque per un numero di giornate inferiore a quello previsto dalla legge, non può essere considerato “lavoratore notturno” se così non stabiliscono i contratti collettivi.
Se i contratti non prevedono diversamente, la prestazione di colui che solo “occasionalmente” sia occupato in lavoro “notturno”, e con modalità temporali diverse da quelle cui la legge attribuisce tale qualificazione, non risulterà soggetta al limite massimo delle otto ore giornaliere di lavoro in media nelle 24, imposto dal decreto legislativo 66/2003.


