Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in merito, affermando che l’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla e’ necessari essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.


