Con la sentenza n. 2497 del 1 febbraio 2018 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha sancito che un lavoratore a progetto non ha diritto all’indennità di mobilità.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che "Lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come, nella specie, quella di collaborazione coordinata e continuativa suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità".
Al centro della vicenda l’accertamento del diritto di un lavoratore ad ottenere la corresponsione dell’indennità di mobilità negato dall’INPS a causa dell’attività di lavoratore a progetto svolta dallo stesso.


