Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 88, ha chiarito che, l’obbligo di audizione dell’incolpato puo’ essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a cio’ delegati, al domicilio o al carcere, previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria competente.
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